Sez. 1, Sentenza n. 3559 del 18/10/1976 (Rv. 382311 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - REMISSIONE - IN GENERE - NEGOZIO UNILATERALE RECETTIZIO - CONFIGURABILITA - ACCETTAZIONE DEL DEBITORE - FUNZIONE - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - REMISSIONE - IN GENERE - NEGOZIO UNILATERALE RECETTIZIO - CONFIGURABILITA - ACCETTAZIONE DEL DEBITORE - FUNZIONE - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
La tipica remissione del debito, di cui all'art 1236 cod civ, e un negozio unilaterale recettizio, il cui effetto si verifica in conseguenza della sola comunicazione al debitore, l'accettazione del debitore ha, nella fattispecie, il semplice effetto di rendere irrevocabile il negozio, una volta intervenuta. In difetto di accettazione, la remissione diviene definitiva. Ed irrevocabile col decorso del congruo termine, previsto nella norma citata per la dichiarazione del debitore di non volerne profittare. (V 211/68, mass n 326654; (V 1275/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)