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Sez. 2, Sentenza n. 657 del 22/03/1967 (Rv. 326654 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - REMISSIONE - DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO - ACCETTAZIONE DEL DEBITORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326654-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - REMISSIONE - DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO - ACCETTAZIONE DEL DEBITORE - IRRILEVANZA.*

Poiche per l'efficacia della remissione del debito non e necessaria l'accettazione del debitore, il silenzio di questi non impedisce l'Estinzione dell'obbligazione cui detto negozio si riferisce. (Conf. 1426-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)