Sez. 3, Sentenza n. 15265 del 04/07/2006 (Rv. 591447 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO | Contratti di vendita di immobile locato - Esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore - Soggezione all'azione revocatoria - Configurabilità - Fondamento.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO
In tema di azione revocatoria ordinaria, tra gli atti non soggetti a revoca a norma del terzo comma dell'art. 2901 cod civ., in quanto compiuti in adempimento di un'obbligazione (cosiddetti atti dovuti), quali i contratti conclusi in esecuzione di un contratto preliminare di vendita, non rientrano gli atti di vendita di immobili locati ad uso non abitativo, per i quali venga esercitato il diritto di prelazione da parte del conduttore. In tal caso il locatore, solo se decide di vendere, liberamente determinandosi in tal senso, è obbligato a vendere al conduttore che si avvalga del diritto di cui all'art. 38 legge 392 del 1978, con la conseguenza che, nel concorso delle condizioni previste dall'art. 2901 cod. civ., detta vendita è revocabile ad istanza del creditore del locatore che abbia alienato l'immobile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)