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Sez. 2, Sentenza n. 11025 del 18/10/1991 (Rv. 474271 - 01)

Responsabilità patrimoniale - Conservazione della garanzia patrimoniale - Revocatoria ordinaria - Ambito oggettivo | Contratti conclusi in esecuzione di un contratto preliminare o di un negozio fiduciario - soggezione all'azione revocatoria - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1991-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474271-01

Responsabilità patrimoniale - Conservazione della garanzia patrimoniale - Revocatoria ordinaria - Ambito oggettivo

Non sono soggetti a revoca a norma del terzo comma dell'art. 2901 cod. civ., che è letteralmente riferito ai debiti pecuniari, gli atti compiuti in adempimento di un'obbligazione (cosiddetti atti dovuti) e di conseguenza anche i contratti conclusi in esecuzione di un contratto preliminare o di un negozio fiduciario, non essendosi in tali casi in presenza di una decisione dell'agente caratterizzata da arbitrarietà, salvo che sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)