Sez. 5, Sentenza n. 16498 del 18/06/2008 (Rv. 604151 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Contribuenti assoggettabili a regimi speciali - Disciplina delle opzioni ex d.P.R. n. 442 del 1997 - Divieto di rimborso delle imposte già pagate ex art. 4 legge n. 342 del 2000 - Sentenza della Corte costituzionale n. 330 del 2007 - Declaratoria di incostituzionalità della norma - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI
In tema di imposte dirette ed IVA, a seguito della sentenza n. 330 del 2007 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell' art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nella parte in cui, dopo aver individuato l'ambito temporale di applicazione dell'art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, concernente l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, escludeva la restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate, vanno restituite al contribuente tutte le somme pagate, anche spontaneamente, quale effetto della mancata revoca formale dell'opzione per il regime semplificato, ex art. 36 bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 36 bis, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)