Sez. 5, Sentenza n. 3013 del 12/02/2007 (Rv. 596107 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Contribuenti assoggettabili a regimi speciali - Disciplina delle opzioni - Ambito temporale di applicazione - Rimborso di imposte già pagate - Riferibilità ai soli pagamenti spontanei - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE
In tema di imposte dirette ed IVA, l'art. 4 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nella parte in cui, dopo aver individuato l'ambito temporale di applicazione dell'art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, concernente l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, esclude la restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate, si riferisce ai soli pagamenti effettuati spontaneamente dal contribuente, e non può quindi essere esteso a quelli conseguenti ad avvisi di rettifica impugnati, i quali, se eseguiti in pendenza del giudizio, debbono sempre considerarsi condizionati all'esito della decisione sugli avvisi stessi.
Riferimenti normativi: DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)