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Sez. 1, Sentenza n. 36 del 07/01/1999 (Rv. 522011 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Giudizio di primo grado - Svolgimento sotto il vigore della disciplina ex d.P.R. n. 636 del 1972 - Successivo giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale - Divieto di nuove eccezioni ex art. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522011-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il principio, dettato dal secondo comma dell'art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, della improponibilità davanti al giudice tributario di appello di nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio, non opera, in virtù della disposizione transitoria di cui al primo comma dell'art. 79 dello stesso testo normativo, nel giudizio di fronte alla Commissione Tributaria Regionale se il giudizio di primo grado si è svolto sotto il vigore della disciplina anteriore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)