Sez. 5, Sentenza n. 1189 del 30/01/2002 (Rv. 551962 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Divieto di nuove eccezioni introdotto dal D.Lgs. n. 546 del 1992 - Procedimenti pendenti in grado di appello davanti alle commissioni tributarie di secondo grado - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre in appello nuove eccezioni in senso tecnico, introdotto con l'art. 57, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non si applica, in virtù della norma transitoria dettata nel successivo art. 79, ai giudizi già pendenti in grado di appello davanti alle commissioni tributarie di secondo grado e a quelli già iniziati davanti alla commissione tributaria regionale se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore, che stabiliva il divieto delle sole "domande nuove" e non anche delle eccezioni nuove.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 79 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)