Sez. U, Sentenza n. 1836 del 01/02/2016 (Rv. 638224 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Sentenza di ottemperanza che ordini alla P.A. di provvedere "ora per allora" - Impossibilità di istruttoria retroattiva - Conseguenze - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
La sentenza del Consiglio di Stato che ordini alla P.A. in sede di ottemperanza di provvedere "ora per allora" malgrado l'impossibilità di svolgere un'istruttoria retroattiva deve essere cassata per violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, attesa la totale carenza dei presupposti di emanazione di un legittimo provvedimento di ottemperanza. (Fattispecie relativa al piano di numerazione automatica dei canali televisivi, del quale si era ordinata la rinnovazione "ora per allora" nonostante l'ultimazione "medio tempore" del passaggio dal sistema analogico al digitale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/07/2005 num. 177 art. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)