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Sez. U, Sentenza n. 23302 del 09/11/2011 (Rv. 619646 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Procedura concorsuale per il conferimento di pubbliche funzioni - Ottemperanza di giudicato amministrativo - Ordine all'Amministrazione di rinnovare la proceduta "ora per allora" - Eccesso di potere giurisdizionale - Sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619646-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

La sentenza con cui il Consiglio di Stato, pronunciando su un ricorso per l'ottemperanza di un giudicato avente ad oggetto l'annullamento del conferimento di pubbliche funzioni a seguito di una procedura concorsuale non più ormai ripetibile (nella specie, per l'avvenuto pensionamento dei candidati concorrenti), ordina alla competente Amministrazione (nella specie, al C.S.M.) di provvedere ugualmente a rinnovare il procedimento "ora per allora", al solo fine di determinare le condizioni per l'eventuale accertamento di diritti azionabili dal ricorrente in altra sede e nei confronti di altra Amministrazione, eccede i limiti entro i quali è consentito al giudice amministrativo l'esercizio della speciale giurisdizione di ottemperanza ed è soggetta, pertanto, al sindacato della Corte di cassazione in punto di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)