Sez. 2, Sentenza n. 7180 del 30/05/2000 (Rv. 537037 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Limitazioni ai poteri di rappresentanza degli organi di società di capitali - Opponibilità al terzo contraente ex art. 2384 cod. civ. - Dolo di quest'ultimo - Necessità - Portata della previsione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE
Ai fini dell'opponibilità al terzo contraente delle limitazioni dei poteri di rappresentanza degli organi di società di capitali, il requisito dell'avere "intenzionalmente agito a danno della società" previsto dall'art. 2384 cod. civ. non solo non esclude, ma anzi presuppone quello della conoscenza, nel terzo, del superamento, da parte dell'amministratore, dei limiti posti ai suoi poteri di rappresentanza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, DPR 23/12/1969 num. 1127 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)