Sez. 1, Sentenza n. 4914 del 10/08/1988 (Rv. 459734 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE - LIMITAZIONI DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANI SOCIALI - OPPONIBILITÀ EX ART. 2384 COD. CIV. AL TERZO CONTRAENTE - DOLO DI QUEST'ULTIMO - NOZIONE.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE - LIMITAZIONI DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANI SOCIALI - OPPONIBILITÀ EX ART. 2384 COD. CIV. AL TERZO CONTRAENTE - DOLO DI QUEST'ULTIMO - NOZIONE.*
Ai fini dell'opponibilità al terzo contraente delle limitazioni dei poteri di rappresentanza degli organi di società di capitali, il dolo richiesto dall'art. 2384, secondo comma cod. civ., nel testo novellato dal d.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1127, consiste nella coscienza e volontà di stipulare con il rappresentante sfornito di potere un quid dal quale possa derivare oggettivamente danno alla società, senza che sia richiesto uno specifico proposito di recare danno alla società.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, DPR 29/12/1969 num. 1127 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)