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Sez. 3 - , Ordinanza n. 14178 del 23/05/2023 (Rv. 667913 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - IN GENERE | Eccezione di incapacità a testimoniare - Mancata tempestiva deduzione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667913-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - IN GENERE

Qualora il giudice abbia respinto con ordinanza l'eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata, essa deve essere nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo la revoca del provvedimento emesso; in caso contrario, l'eccezione deve intendersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.

Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)