diritto.io

Sez. U - , Sentenza n. 9456 del 06/04/2023 (Rv. 667445 - 02)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - SANATORIA | Testimonianza resa da persona incapace - Conseguenze - Nullità relativa - Eccezione da proporsi subito dopo l'assunzione della prova - Necessità - Inosservanza del termine - Sanatoria - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.. PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO - In genere.
Stato
decisa il 2023-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667445-02

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - SANATORIA

Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.

Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)