Sez. 2, Sentenza n. 4407 del 04/10/1978 (Rv. 394074 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - TEMPESTIVITA - PROVA - PER PRESUNZIONE - IDONEITA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ONERE PROBATORIO DEL COMPRATORE - INSUSSISTENZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - TEMPESTIVITA - PROVA - PER PRESUNZIONE - IDONEITA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ONERE PROBATORIO DEL COMPRATORE - INSUSSISTENZA.*
La tempestivita della denuncia dei vizi della cosa compravenduta, ai sensi ed agli effetti di cui all'art 1495 cod civ, puo essere ritenuta dal giudice del merito anche alla stregua di elementi presuntivi, comunque acquisiti in causa, ivi compresi quelli evincibili dal comportamento processuale ed extraprocessuale del venditore. Cio non si traduce in una violazione del principio in forza del quale il compratore e tenuto a fornire la prova di detta tempestivita, essendo essa condizione necessaria per l'Esercizio dell'Azione di garanzia, atteso che le regole in tema di Onere della prova non sono operanti quando il giudice possa desumere il proprio convincimento, in ordine alla verita dei fatti da provare, da elementi gia acquisiti al processo, da chiunque forniti. (V 4183/76, mass n 382860).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)