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Sez. 2, Sentenza n. 1182 del 06/02/1987 (Rv. 450725 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE - ONERE DELLA PROVA DELLA TEMPESTIVITÀ DELLA DENUNZIA.*
Stato
decisa il 1987-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450725-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE - ONERE DELLA PROVA DELLA TEMPESTIVITÀ DELLA DENUNZIA.*

Allorquando la decadenza da un diritto consegue alla mancata osservanza dell'Onere di compiere un determinato atto entro un certo termine, spetta a colui che intende esercitare il diritto fornire la prova di aver compiuto tempestivamente quell'atto. Pertanto, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data della consegna della merce, l'Onere della prova di aver denunziato i vizi entro otto giorni dalla scoperta incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'Esercizio dell'Azione. (V 1888/83, mass n 426737; (V 4407/78, mass n 394074; (Conf 4183/76, mass n 382860; (Conf 794/73, mass n 363047).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2966

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)