Sez. 1, Sentenza n. 10068 del 12/10/1993 (Rv. 483916 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione | decreto camerale della Corte di Appello - Impugnazione con ricorso per cassazione - Motivi ammissibili - Censura relativa alla motivazione - Limiti.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione
Il ricorso per cassazione contro il decreto camerale reso dalla Corte di Appello, in tema di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione di filiazione naturale è proponibile per "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111 Cost. e, pertanto, può investire sia singole disposizioni di legge che si assumono violate, sia la stessa motivazione, ma solo quando di questa si assuma la radicale mancanza o la mera apparenza, non già per farne valere lacune o inadeguatezze.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)