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Sez. 1, Sentenza n. 11947 del 25/11/1998 (Rv. 521095 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE | Provvedimenti in tema di nomina e revoca del curatore speciale (art. 244 cod. civ.) - Ricorso straordinario per Cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521095-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE

In tema di azione di disconoscimento di paternità, il provvedimento di nomina o revoca del curatore speciale di cui all'art. 244 cod. civ. è privo sia del requisito della definitività (poiché esso non si sottrae alla più generale disciplina della revocabilità dettata dall'art. 742 cod. proc. civ., da intendersi come previsione del più ampio "ius poenitendi" da parte del giudice del procedimento, legittimato in ogni tempo alla modifica o revoca del provvedimento stesso tanto in base ad un riesame ed a una diversa valutazione delle risultanze originarie, quanto in virtù della sopravvenienza di nuovi elementi di fatto - tra cui il venir meno delle condizioni di legittimità in epoca successiva all'emanazione del primo decreto-), sia di quello della decisorietà (attesa la sua innegabile natura di procedimento camerale cosiddetto "unilaterale", la cui struttura, imperniata tutta sulla valutazione e sulla tutela dell'interesse del minore, vede, non a caso, come unico destinatario della comunicazione del provvedimento il P.M., e non anche i genitori legittimi ovvero il sedicente padre), con conseguente inammissibilità del relativo ricorso per Cassazione presentato ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. (V. Sent. Corte cost. nn. 429 del 1991, 140 del 1974, 70 del 1965).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)