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Sez. 2, Sentenza n. 6505 del 13/12/1979 (Rv. 403251 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - IN GENERE - COMPORTAMENTO COLPOSO DEI CONTRAENTI - RILEVANZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403251-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - IN GENERE - COMPORTAMENTO COLPOSO DEI CONTRAENTI - RILEVANZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'avveramento dell'evento futuro ed incerto, previsto dalle parti come condizione risolutiva del contratto, produce effetti a prescindere da ogni indagine sul comportamento colposo o meno dei contraenti, in ordine al verificarsi dell'evento stesso, tenuto conto che nella disciplina delle condizioni nel contratto, ove non possono trovare applicazione i principi che regolano l'imputabilita in materia di obbligazioni, detta indagine e rilevante solo nella diversa ipotesi del mancato avveramento della condizione medesima, ai sensi dell'art 1359 cod civ. (V 133/51).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)