Sez. 2, Sentenza n. 6505 del 13/12/1979 (Rv. 403251 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - IN GENERE - COMPORTAMENTO COLPOSO DEI CONTRAENTI - RILEVANZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - IN GENERE - COMPORTAMENTO COLPOSO DEI CONTRAENTI - RILEVANZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'avveramento dell'evento futuro ed incerto, previsto dalle parti come condizione risolutiva del contratto, produce effetti a prescindere da ogni indagine sul comportamento colposo o meno dei contraenti, in ordine al verificarsi dell'evento stesso, tenuto conto che nella disciplina delle condizioni nel contratto, ove non possono trovare applicazione i principi che regolano l'imputabilita in materia di obbligazioni, detta indagine e rilevante solo nella diversa ipotesi del mancato avveramento della condizione medesima, ai sensi dell'art 1359 cod civ. (V 133/51).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)