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Sez. 1 - , Sentenza n. 33100 del 28/11/2023 (Rv. 669606 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE | Marchio di forma - Brevettabilità - Forma che dà valore sostanziale al prodotto - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669606-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE

In tema di marchio di forma, il divieto di registrazione del segno, previsto dall'art. 18, lett. c), del r.d. n. 929 del 1942 (legge marchi), sussiste ove la forma conferisca al prodotto un valore attrattivo aggiuntivo, tale da influenzare, anche insieme ad altre caratteristiche e non necessariamente quale unica o prevalente ragione, le scelte d'acquisto del consumatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, erroneamente comparando caratteristiche tecniche ed estetiche e ritenendo le prime prevalenti, aveva affermato che la forma dello scooter Vespa non dava valore sostanziale al prodotto, essendo scelta prevalentemente per la sua affidabilità e sicurezza e non per la sua estetica).

Legge 21/06/1942 num. 929 art. 18 lett. C, Legge 06/08/1992 num. 480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)