Sez. 1, Sentenza n. 22929 del 29/10/2009 (Rv. 610761 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Marchio di forma - Legittimità - Condizioni e limiti - Ipotesi di cui all'art. 18, lett. c), del r.d. n. 929 del 1942 - Carattere autonomo - Sussistenza - Conseguenze.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)
In tema di marchio di forma, l'art. 18, lett. c), del r.d. n. 929 del 1942 (nel testo "ratione temporis" applicabile) il quale esclude che possano essere oggetto di registrazione i segni costituiti dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto, prevede autonome ipotesi di non registrabilità dei marchi di forma, la cui sussistenza va accertata mediante un esame separato, alla stregua dell'interesse generale sotteso a ciascuna di esse, conformemente a quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia CE (cfr. sent. 29 aprile 2004, in cause C-456/01 e C-457/01, Henkel).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 18 n. 3, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)