Sez. 4, Sentenza n. 38010 del 19/09/2002 Cc. (dep. 12/11/2002) Rv. 223195 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Revoca - Delitto anteriormente commesso - Riferimento alla data del passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio - Necessità.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena (art.168, comma 2, cod. pen.), l'anteriorità del delitto, successivamente giudicato, deve essere riferita alla data del passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio e non già alla data di consumazione del reato da essa giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)