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Sez. 1, Sentenza n. 42328 del 08/11/2007 Cc. (dep. 15/11/2007) Rv. 237874 - 01

PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Revoca ai sensi dell'art. 168, comma primo, cod.pen. - Termini entro i quali deve divenire irrevocabile la condanna per il delitto anteriormente commesso - Individuazione.
Stato
decisa il 2007-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237874-01

PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

La condanna menzionata nell'art. 168, comma primo, n. 2, cod.pen. determina la revoca della sospensione condizionale della pena solo se diviene irrevocabile dopo che sia divenuta irrevocabile la condanna pronunciata con la sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata della sospensione condizionale stabiliti dall'art. 163 cod.pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)