Sez. 1, Sentenza n. 7555 del 18/06/1992 (Rv. 477832 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Termine - Decorrenza - Data della notifica dell'ammontare dell'indennità all'interessato - Ammontare della indennità - Inserzione nel F.A.L. prima della notifica all'interessato ed esecuzione di detta notifica nei trenta giorni dalla inserzione - Irrilevanza.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
Con riguardo al termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima dell'indennità espropriativa, ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, il principio secondo il quale il termine medesimo, ove l'inserzione nel F.A.L. dell'ammontare dell'indennità sia seguita e non preceduta dalla comunicazione diretta all'espropriato a mezzo di notificazione, decorre dalla data di tale notificazione, opera anche quando questa data ricade nei trenta giorni da quella inserzione, considerando che solo con la comunicazione diretta si perfeziona la complessa fattispecie richiesta per la conoscenza legale delle determinazioni adottate in sede amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)