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Sez. 1, Sentenza n. 624 del 20/01/1995 (Rv. 489787 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Proposizione - Termine - Decorrenza - Momento iniziale.
Stato
decisa il 1995-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489787-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 19 legge 22 ottobre 1971 n. 865 per proporre opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, risultante dal decreto pronunciato ai sensi dell'art. 13, decorre dall'inserzione dell'avviso di deposito della relazione dell'U.T.E. nel F.A.L. soltanto nel caso in cui tale inserzione si configuri come l'atto finale del procedimento, mentre qualora si sia proceduto alla notificazione del decreto do esproprio contenente l'indicazione dell'indennità prima della pubblicazione, è tale momento che, determinando la conoscenza legale della stima, segna il "dies a quo" dell'indicato termine.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 13 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)