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Sez. L, Sentenza n. 11082 del 04/11/1998 (Rv. 520365 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Configurabilità - Condizioni - Patto di non concorrenza tra due aziende - Esclusione - Conseguenze sui rapporti di lavoro - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520365-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

Il trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 cod. civ. si verifica soltanto quando viene ceduta un'intera entità organizzativa, cioè un complesso di beni e servizi, restando inalterata la struttura organica dell'azienda o dell'autonomo ramo di essa ceduto. Ne consegue che detta ipotesi non ricorre quando tra due aziende del medesimo settore interviene semplicemente un patto di non concorrenza, con conseguente ricaduta sui rapporti di lavoro che non vengono ceduti ma si concludono con un'azienda ed eventualmente nascono nuovamente con l'altra azienda. (Fattispecie relativa all'affermata perdita del trattamento giuridico ed economico maturato da alcuni dipendenti dell'ex IMEA nel passaggio alle dipendenze dell'IMESI - entrambe a partecipazione regionale - per effetto del valore di semplice patto di non concorrenza dell'accordo con il quale la prima azienda veniva impegnata dall'ESPI ad astenersi dallo svolgere direttamente o indirettamente qualsiasi attività nel settore degli autobus o in altri settori che potessero in qualche modo essere concorrenziali a quelli dell'IMESI).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)