Sez. L, Sentenza n. 2887 del 10/03/1992 (Rv. 476176 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere | Configurabilità - Condizioni - Alienazioni parziali di singoli o più elementi del complesso di beni e rapporti funzionalmente unificati - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere
L'ipotesi di trasferimento di azienda, considerata dall'art. 2112 cod. civ., si verifica soltanto quando, restando inalterata la struttura organica dell'azienda medesima - o dell'autonomo ramo di essa, che, sebbene separatamente ceduto, non cessi di costituire un' entità organizzata e cioè un complesso di beni e rapporti unificati dalla volontà del titolare in vista dello scopo produttivo perseguito - muti soltanto la persona di quest'ultimo; non anche quando si tratti di alienazioni parziali di singoli o di più elementi di quel tutto organico, privi di siffatta unificazione funzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)