Sez. L, Sentenza n. 10471 del 18/07/2002 (Rv. 555929 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE | Qualifica di territorio montano ai fini dell'esenzione contributiva - Competenza esclusiva della commissione censuaria centrale - Sussistenza - Determinazioni della normativa regionale - Limiti - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE
Ai fini della individuazione e della classificazione dei territori montani, oggetto in quanto tali delle agevolazioni contributive e, in particolare, dell'esenzione dal versamento dei contributi agricoli unificati, deve farsi riferimento, ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, alle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 25 luglio 1952 n. 991, che, da un lato, qualificano i territori montani in base al duplice criterio dell'altimetria (specificato ora nella sua portata da Corte cost. n. 370 del 1985) e del reddito imponibile medio per ettaro (primo comma) e, dall'altro, attribuiscono alle commissioni censuarie centrali l'individuazione e determinazione dei terreni predetti, con facoltà di includere nel relativo elenco, oltre ai comuni, anche porzioni di comune che non siano limitrofi a quelli già indicati e che, pur non riconducibili alla previsione del primo comma, presentino pari condizioni economico - agrarie (secondo e terzo comma); ne consegue che l'ulteriore previsione di cui al terzo comma del citato art. 3 della legge n. 1102 del 1971, che affida alla legislazione regionale il compito di ripartire i territori montani, così individuati e qualificati, in zone omogenee, in base a criteri di unità territoriale economica e sociale, non comporta l'attribuzione alle Regioni di alcun potere di definizione e classificazione (salvo il caso dell'art. 2 della legge regionale del Trentino Alto Adige 8 febbraio 1956 n. 4), essendo la competenza regionale limitata alle suddette operazioni di raggruppamento, in conformità al disposto dell'art. 117 della Costituzione, che sancisce, che la potestà legislativa delle Regioni deve esercitarsi nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e non comprende, d'altronde, in tale potestà, la materia previdenziale (v. Corte cost. n. 336 del 1989).
Riferimenti normativi: Legge 03/12/1971 num. 1102 art. 3, Legge 25/07/1952 num. 991 art. 1, Legge 30/07/1957 num. 657 art. 1, Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 7 CORTE COST., Legge 27/02/1978 num. 41 CORTE COST., Legge Reg. Trentino Alto Adige 08/02/1956 num. 4 art. 2, Costituzione art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)