Sez. L, Sentenza n. 8764 del 10/04/2013 (Rv. 625761 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE | Esenzione dal versamento dei contributi agricoli unificati - Individuazione dei territori montani - Parere della commissione censuaria centrale - Necessità - Sostituzione da parte della legge regionale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE
Ai fini dell'esenzione dal versamento dei contributi agricoli unificati, per l'individuazione e classificazione dei territori montani, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 991 del 1952, sostituito dall'art. unico della legge n. 657 del 1957, e dell'art. 3 della legge n. 1102 del 1971, il parere della commissione censuaria centrale è necessario e non può essere sostituito dalle disposizioni della legge regionale, che non hanno potere classificatorio, ma solo di definizione di eventuali operazioni di raggruppamento in zone omogenee di territori già qualificati come montani.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1952 num. 991 art. 1, Legge 30/07/1957 num. 657, Legge 03/12/1971 num. 1102 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)