Sez. 1, Sentenza n. 9816 del 27/01/2009 Cc. (dep. 04/03/2009) Rv. 243950 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Condotta - Anteriore alla sentenza passata in giudicata - Possibilità - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di remissione del debito, la valutazione della condotta dell'istante va limitata al periodo successivo al passaggio in giudicato della sentenza cui l'istanza si riferisce.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)