Sez. 1, Sentenza n. 23916 del 14/04/2004 Cc. (dep. 25/05/2004) Rv. 228985 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Requisiti per la concessione - Regolare condotta - Entità della pena da espiare - Rilevanza - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della remissione del debito nei confronti di una persona detenuta che versi in disagiate condizioni economiche, il periodo di tempo - decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza cui si riferisce l'istanza - che il magistrato di sorveglianza deve valutare per stabilire la sussistenza del requisito della regolare condotta deve essere congruo, avuto riguardo non solo all'entità della pena complessivamente inflitta, ma anche a quella da espiare.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)