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Sez. 3, Sentenza n. 1782 del 19/05/1976 (Rv. 380561 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DELL'ISTRUTTORE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - CONCLUSIONI - INVITO ALLA PRECISAZIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-05-19
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380561-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DELL'ISTRUTTORE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - CONCLUSIONI - INVITO ALLA PRECISAZIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*

L'omesso invito alle parti di precisare le proprie conclusioni, da parte dell'istruttore in appello, a norma dell'art 352 cod proc civ, integra una semplice irregolarita del provvedimento di rimessione al collegio che non invalida l'ulteriore fase del giudizio. Il suddetto invito, infatti, non e prescritto a pena di nullita e la sua Mancanza, almeno nei casi ordinari, non importa alcuna lesione del principio del contraddittorio, non impedendo, di per se, alle parti di precisare ed eventualmente modificare le rispettive conclusioni prima della spedizione della causa al collegio. Negli altri casi l'irregolarita puo essere rilevata dinanzi al collegio nel corso della discussione orale richiedendosi in questa Sede - sotto pena di preclusione - i provvedimenti necessari per rimuovere gli effetti negativi dell'omissione lamentata (quale, ad esempio, la remissione della causa in istruttoria).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)