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Sez. 2, Sentenza n. 2589 del 25/03/1988 (Rv. 458324 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DELL'ISTRUTTORE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - CONCLUSIONI - INVITO ALLE PARTI ALLA PRECISAZIONE - MANCANZA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - SEMPLICE IRREGOLARITÀ - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1988-03-25
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458324-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DELL'ISTRUTTORE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - CONCLUSIONI - INVITO ALLE PARTI ALLA PRECISAZIONE - MANCANZA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - SEMPLICE IRREGOLARITÀ - CONSEGUENZA.*

L'omissione, da parte dell'istruttore in appello, dell'invito alle parti a precisare le proprie conclusioni a norma dell'art. 352 cod. proc. civ. integra una semplice irregolarità, che non invalida l'ulteriore fase del giudizio, giacché tale invito non è prescritto a pena di nullità e la sua Mancanza non importa, di regola, alcuna lesione del principio del contraddittorio, non impedendo ai contendenti di precisare, ed eventualmente modificare, le rispettive conclusioni prima della spedizione della causa al collegio. In ogni caso, detta irregolarità può essere eccepita nel corso della discussione orale, dove è consentito richiedere i provvedimenti necessari per rimuovere gli effetti negativi dell'omissione lamentata. (V 1187/84, mass n 433332; (Conf 1782/76, mass n 380561).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)