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Sez. 1, Sentenza n. 3995 del 17/12/1969 (Rv. 344464 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - VIZI DEL PROCEDIMENTO - RILEVANZA - CONDIZIONI - NULLITA DELLA SENTENZA - MODI DI DEDUZIONE - MEZZI ORDINARI DI IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - SPECIFICO MOTIVO - NECESSITA - NULLITA DEI GIUDIZI DI MERITO PER MANCATA ESIBIZIONE DELLE RATIFICHE DELLE DELIBERAZIONI A RESISTERE DI UNA GIUNTA COMUNALE - CENSURA DEDOTTA NELLA DISCUSSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344464-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - VIZI DEL PROCEDIMENTO - RILEVANZA - CONDIZIONI - NULLITA DELLA SENTENZA - MODI DI DEDUZIONE - MEZZI ORDINARI DI IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - SPECIFICO MOTIVO - NECESSITA - NULLITA DEI GIUDIZI DI MERITO PER MANCATA ESIBIZIONE DELLE RATIFICHE DELLE DELIBERAZIONI A RESISTERE DI UNA GIUNTA COMUNALE - CENSURA DEDOTTA NELLA DISCUSSIONE - INAMMISSIBILITA.*

I vizi del procedimento assumono Rilevanza solo quando determinano la nullita della sentenza emessa nel procedimento medesimo. La nullita della sentenza soggetta ad appello o a ricorso per Cassazione, peraltro, puo esser fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di tali mezzi d'impugnazione, e quindi, nell'ipotesi di ricorso per Cassazione, mediante specifico motivo di ricorso per nullita della sentenza o del procedimento (art 360, n 4, cod proc civ). per conseguenza e inammissibile, se dedotta solo nella discussione orale del ricorso, la censura intesa a far valere la nullita dei giudizi di merito perche in essi il difensore di un comune parte in causa non avrebbe esibito le delibere del consiglio comunale, di ratifica delle deliberazioni d'urgenza, prese dalla giunta comunale, di resistere in giudizio. (V 1474-67, massima n 328158).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Legge 04/02/1915 num. 148 art. 131, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)