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Sez. 1, Sentenza n. 1474 del 22/06/1967 (Rv. 328158 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - MODI DI DEDUZIONE - CONVERSIONE DELLA NULLITA IN MOTIVO DI GRAVAME - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328158-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - MODI DI DEDUZIONE - CONVERSIONE DELLA NULLITA IN MOTIVO DI GRAVAME - LIMITI.*

La nullita delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per Cassazione puo essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione, a meno che la sentenza manchi della sottoscrizione del giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)