Sez. 1, Sentenza n. 1474 del 22/06/1967 (Rv. 328158 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - MODI DI DEDUZIONE - CONVERSIONE DELLA NULLITA IN MOTIVO DI GRAVAME - LIMITI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - MODI DI DEDUZIONE - CONVERSIONE DELLA NULLITA IN MOTIVO DI GRAVAME - LIMITI.*
La nullita delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per Cassazione puo essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione, a meno che la sentenza manchi della sottoscrizione del giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)