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Sez. 3, Sentenza n. 1545 del 19/05/1972 (Rv. 358249 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO - DEBITO DI VALORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358249-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO - DEBITO DI VALORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA.*

L'obbligazione di risarcire il danno, essendo diretta a reintegrare il patrimonio del danneggiato in ragione della diminuzione subita come conseguenza del fatto illecito, costituisce debito di valore, suscettivo di rivalutazione in conseguenza della svalutazione monetaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)