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Sez. 1, Sentenza n. 1479 del 22/05/1973 (Rv. 364228 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO EXTRACONTRATTUALE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO - OBBLIGAZIONE DI VALORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVABILITA D'UFFICIO - DEDUZIONE NEL GIUDIZIO - TERMINE.*
Stato
decisa il 1973-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364228-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO EXTRACONTRATTUALE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO - OBBLIGAZIONE DI VALORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVABILITA D'UFFICIO - DEDUZIONE NEL GIUDIZIO - TERMINE.*

L'obbligazione avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante da fatto illecito e obbligazione di valore e non di valuta. Pertanto, ove tra l'evento lesivo e la liquidazione del danno si siano verificati aumenti di valore, sia effettivi, sia in termini monetari, e del maggiore ultimo valore che devesi tener conto. In tali casi, l'incidenza della svalutazione monetaria puo esser fatta valere anche nel corso del giudizio, fino al momento della liquidazione finale, e, nei riflessi concernenti l'adeguamento della somma da liquidare, puo anche essere rilevata d'ufficio dal giudice. (Conf, sulla prima parte, 1545'72, mass n 358249; (Conf, sulla prima parte, 1090'71, mass n 351147; (Conf, sulla prima parte, 611'70, mass n 345754; (V, sulla seconda parte, 1195'71, mass n 351345; (V, sulla seconda parte, 2971'69, mass n 342853).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)