Sez. 1, Sentenza n. 3454 del 24/10/1968 (Rv. 336582 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - OFFERTA DEL CORRISPETTIVO - FORMA- INVITO ALLA CONTROPARTE A PRESENTARSI DINANZI AD UN NOTAIO PER LA STIPULA - SUFFICIENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - OFFERTA DEL CORRISPETTIVO - FORMA- INVITO ALLA CONTROPARTE A PRESENTARSI DINANZI AD UN NOTAIO PER LA STIPULA - SUFFICIENZA.*
Il secondo comma dell'art. 2932 cod.civ., subordinando l'accoglimento della domanda di esecuzione in Forma specifica dell'Obbligo di concludere un contratto avente per oggetto il trasferimento della proprieta di una cosa determinata, alla preventiva esecuzione della prestazione corrispettiva o all'offerta di questa fatta nei modi di legge, non si riferisce soltanto all'offerta formale di cui agli artt. 1208 e 1209 cod. civ. pertanto costituisce offerta giuridicamente efficiente quella del contraente che, intendendo addivenire, secondo la promessa, alla conclusione del contratto di trasferimento, inviti il promittente a presentarsi, a questo scopo, davanti al notaio, essendo implicita nell'invito l'offerta contestuale del prezzo. Conforme alla sentenza n. 686-67, massima n. 326712.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)