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Sez. L - , Ordinanza n. 32501 del 22/11/2023 (Rv. 669551 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Foro della dipendenza - Limitazione temporale - Sussistenza - Foro della costituzione del rapporto e dell'azienda - Applicabilità - Foro generale delle persone fisiche - Sussidiarietà - Criterio del cumulo soggettivo - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669551-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

In tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la prorogatio del foro alternativo della dipendenza si estende per sei mesi, mentre conservano carattere permanente il forum contractus e quello dell'azienda e, solo in via sussidiaria, il foro generale delle persone fisiche, dovendosi escludere l'applicabilità del criterio del cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., giacché esso non ha rilievo in relazione ai fori speciali previsti per il processo del lavoro.

Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)