Sez. L, Ordinanza n. 11387 del 17/06/2004 (Rv. 573715 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Foro della dipendenza - Limitazione temporale - Sussistenza - Foro della costituzione del rapporto e dell'azienda - Applicabilità - Foro generale delle persone fisiche - Sussidiarietà - Criterio del cumulo soggettivo - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
In tema di determinazione della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la "prorogatio" del foro alternativo della dipendenza si estende per sei mesi, mentre conservano carattere permanente il "forum contractus" e quello dell'azienda, e, solo sussidiariamente, il foro generale delle persone fisiche, mentre deve escludersi l'applicabilità del criterio del cumulo soggettivo, di cui all'art. 33 cod. proc. civ., giacché tale criterio non ha rilievo in relazione ai fori speciali previsti per il processo del lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)