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Sez. 2, Sentenza n. 351 del 03/02/1973 (Rv. 362288 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIA - INSUFFICIENTE - OMESSA - NOZIONE - VALUTAZIONE DELLE PROVE IN SENSO DIFFORME DA QUELLO DELLE PARTI - CONFIGURABILITA DEL VIZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362288-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIA - INSUFFICIENTE - OMESSA - NOZIONE - VALUTAZIONE DELLE PROVE IN SENSO DIFFORME DA QUELLO DELLE PARTI - CONFIGURABILITA DEL VIZIO - ESCLUSIONE.*

I vizi di motivazione contraddittoria, insufficiente od omessa, previsti dall'art 360 cod proc civ, sussistono in quanto incidono sul ragionamento del giudice di merito in modo da rilevare un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte, o da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, ovvero in quanto palesino la deficienza o addirittura la Mancanza di esame su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio. Tali vizi non possono, quindi, consistere in apprezzamento dei fatti e delle prove difformi da quelle pretese dalla parte, perche spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliere fra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, stabilire se sussistono fatti idonei a dare fondamento a presunzioni semplici, tutto cio rientrando nel suo potere discrezionale, a norma dell'art 116 cod proc civ. (Conf 3472/72, mass n 361369).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)