Sez. 2, Sentenza n. 3752 del 03/07/1979 (Rv. 400187 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - REQUISITI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - REQUISITI.*
A norma dell'art 244 cod proc civ, la prova per testimoni deve essere dedotta mediante l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti formulati in articoli separati, allo scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza e pertinenza della prova stessa e alla controparte di formulare i capitoli di prova indiretta, indicando i propri testimoni. Tuttavia, la specificazione dei fatti da provare non deve essere intesa come precisazione di tutti i dettagli, essendo solo necessario che i fatti stessi siano esposti in modo da fare presumere che, ove confermati dai testimoni, conducano all'accoglimento della tesi cui la prova e predisposta, e da permettere nel contempo all'avversario di preparare, prima dell'inizio della prova, l'eventuale dimostrazione dei fatti contrari. (Conf 2071/78, mass n 391442).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)