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Sez. 2, Sentenza n. 2071 del 04/05/1978 (Rv. 391442 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - MODALITA.*
Stato
decisa il 1978-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391442-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - MODALITA.*

L'esigenza che l'istanza di prova per testimoni contenga l'indicazione specifica dei fatti da provare e delle persone da esaminare deve intendersi soddisfatta ove, ancorche non precisati in tutti i minuti dettagli, i fatti stessi siano esposti nei loro elementi essenziali, indispensabili per consentire al giudice di controllare la influenza e la pertinenza della prova offerta e per mettere la parte, contro la quale la prova e diretta, in grado di formulare adeguata prova contraria. (Conf 3865/75, mass n 378110).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)