Sez. 2, Sentenza n. 3661 del 01/09/1994 Cc. (dep. 27/09/1994) Rv. 200268 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere | Motivazione - Ricostruzione integrale del fatto - Necessità - Omissione - Conseguenza.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere
In tema di custodia cautelare in carcere, l'ordinanza del Tribunale di riesame deve contenere una chiara e completa ricostruzione del fatto, in quanto il provvedimento da un lato deve rendere edotto l'interessato - in modo inequivoco - delle ragioni della sua permanenza in carcere e dall'altro deve rendere esplicite pienamente le argomentazioni, per consentire alla Corte di Cassazione, in caso di impugnazione, una verifica della logicità della motivazione. La Corte infatti, non può esaminare gli atti e la narrazione della vicenda storica, compiuta dal giudice di merito, è l'unico elemento, su cui fondare il conseguente apprezzamento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)