Sez. 2, Sentenza n. 4064 del 23/10/1996 Cc. (dep. 21/03/1997) Rv. 207314 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Impugnazione dell'ordinanza di riesame - Omessa considerazione di un elemento di fatto decisivo - Vizio di inosservanza di norme processuali - Configurabilità - Conseguenze - Esame degli atti da parte del giudice di legittimità - Possibilità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni del tribunale della libertà, la subordinazione della deducibilità della mancanza di motivazione alla condizione, posta dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, deve essere interpretata restrittivamente, con riferimento ai casi in cui le affermazioni in esso contenute non hanno il supporto dell'analisi di elementi fattuali e di idoneo apparato argomentativo. Viceversa, poiché detta limitazione va posta in relazione alle esigenze di completezza della motivazione, stabilite dall'art. 546 cod. proc. pen. - il quale, con l'espresso richiamo al terzo comma dell'art. 125 cod. proc. pen., sancisce la nullità della sentenza in dipendenza della incompletezza della motivazione - la censura di omessa considerazione di un elemento decisivo è deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., che non solo consente, ma impone al giudice di legittimità il controllo degli atti al fine di stabilire la sussistenza della violazione della norma processuale denunciata. (Fattispecie relativa a ricorso del pubblico ministero avverso ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato il provvedimento coercitivo omettendo di prendere in considerazione - pur essendo stati trasmessi - gli atti di indagine immediatamente successivi all'applicazione della misura cautelare)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)