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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12051 del 17/05/2013 (Rv. 626229 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE | Creazione di siepi vive - Estensione del divieto di fabbricare in pregiudizio al diritto di veduta ex art. 907 cod. civ. - Esclusione - Applicabilità dell'art. 892, primo comma, n. 3, cod. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626229-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE

In tema di distanze delle costruzioni dalle vedute, agli effetti dell'art. 907 cod. civ., il divieto di fabbricare opere in pregiudizio dell'esercizio di una servitù di veduta, supponendo una modifica dell'assetto dei luoghi richiedente un'attività costruttiva, non può estendersi alla creazione di barriere naturali, quali le siepi vive, cui è applicabile la diversa disciplina prevista dall'art. 892, primo comma, n. 3, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 com. 1 n. 3, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)