Sez. 2, Sentenza n. 2209 del 30/01/2008 (Rv. 601812 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE | "Fabbrica" idonea ad incidere negativamente sull'esercizio del diritto di veduta - Configurazione - Fattispecie.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE
La violazione del diritto di veduta del proprietario di un'unità immobiliare si determina quando viene realizzata una "fabbrica", a distanza inferiore da quella prevista dalla legge, di qualsiasi materiale e forma, idonea ad ostacolare stabilmente l'esercizio della"inspectio" e della "prospectio" nonché di godere di luce ed aria dalla veduta. (In applicazione del principio la Corte ha escluso la violazione dell'art. 907 cod. civ., a causa della installazione, all'estremità laterale di un balcone, di una parete, vetrata, di sottili dimensioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)