Sez. 2, Sentenza n. 6491 del 06/11/1986 (Rv. 448657 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE - COLPA DEL VENDITORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONOSCENZA DA PARTE DEL COMPRATORE DELLA POSSIBILE CAUSA DI FUTURA EVIZIONE - IRRILEVANZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE - COLPA DEL VENDITORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONOSCENZA DA PARTE DEL COMPRATORE DELLA POSSIBILE CAUSA DI FUTURA EVIZIONE - IRRILEVANZA.*
La garanzia di cui all'art. 1483 cod. civ. opera indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore e, quindi, non è esclusa neppure dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa di futura evizione, giacché gli effetti di tale garanzia conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato, comportante l'alterazione dell'equilibrio del sinallagma funzionale e la conseguente necessità di porvi rimedio col ripristino della situazione economica dell'acquirente quale era prima dell'acquisto. (Conf 3249/81, mass n 413829; (Conf 2005/80, mass n 405637).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)