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Sez. L, Sentenza n. 6204 del 15/03/2010 (Rv. 612903 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle Casse di risparmio - Art. 40 del c.c.n.l. del 9 marzo 1983, art. 40 del c.c.n.l. del 19 marzo 1987 e art. 44 del c.c.n.l. del 16 gennaio 1991 - Interpretazione - Deroga all'art. 2120 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612903-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE

In tema di trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle Casse di risparmio, la mancanza, nella disciplina collettiva di settore (in particolare, l'art. 40 del c.c.n.l. del 9 marzo 1983, l'art. 40 del c.c.n.l. del 19 marzo 1987 e l'art. 44 del c.c.n.l. del 16 gennaio 1991) di un'espressa esclusione, dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto, dei compensi per lavoro straordinario svolto in modo non occasionale, si interpreta nel senso che le parti collettive non hanno inteso avvalersi della facoltà derogatoria del regime legale prevista dall'art. 2120, secondo comma, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 09/03/1983 art. 40, Contr. Coll. 19/03/1987 art. 40, Contr. Coll. 16/01/1991 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)