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Sez. L, Sentenza n. 5569 del 06/03/2009 (Rv. 608697 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Art. 45 del c.c.n.l. per i dipendenti delle Casse di risparmio del 1994 - Compenso per lavoro straordinario svolto in modo non occasionale - Inclusione nella base di computo del trattamento di fine rapporto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608697-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'art. 45 del c.c.n.l. per i dipendenti delle Casse di risparmio del 1994 (e così anche le analoghe clausole dei precedenti contratti: art. 40 dei c.c.n.l. 1983 e 1987; art. 44 del c.c.n.l. 1991), va interpretato nel senso che non contiene alcuna deroga al principio stabilito dall'art. 2120, secondo comma, cod. civ., quanto al compenso per lavoro straordinario svolto in modo non occasionale ed ai fini della sua inclusione nella base di computo del trattamento di fine rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)